Art. 5.
(Altre garanzie delle minoranze).

      1. Decorso un trimestre dalla scadenza del mandato di qualsiasi organo elettivo interno del partito, l'assemblea o il congresso competenti ai sensi dello statuto a procedere alla rinnovazione possono essere indetti, rispettivamente, da un decimo degli aderenti iscritti o delle organizzazioni di base interessate.
      2. Decorso il termine massimo previsto dallo statuto per la durata delle gestioni commissariali, e in ogni caso decorso un semestre dalla nomina, ogni potere dei commissari cessa di pieno diritto e rivivono nella pienezza dei loro poteri gli organi precedentemente disciolti, salvo in ogni caso l'esercizio del diritto di convocazione di cui al comma 1.